Il D.Lgs. 101/2020 ha attuato la direttiva europea 2013/59/Euroratom. In 245 articoli, il provvedimento stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
In particolare le disposizioni del decreto si applicano:
- alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
- alla costruzione, all’esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili;
- alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
- alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all’uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all’importazione nell’Unione europea e all’esportazione dall’Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
- alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
- alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:
- al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante;
- alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
- all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;
- alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori;
- alle esposizioni mediche;
- alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.
Per quanto non diversamente previsto dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.