info@consultingsei.it | Via Francesco Franchi, 5 - 64100 Teramo (TE)
Lun-Gio: 09-13, 15-17 | Ven: 09-13

GREEN PASS BASE: obblighi, attività escluse e gestione privacy

Fonte: Centro studi CNAI

Chi ha diritto al GREEN PASS BASE?

Il Green pass viene generato in automatico e messo a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

  • aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • aver completato il ciclo vaccinale;
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
     

Quali sono i soggetti che hanno l'obbligo di esibire il GREEN PASS?

 

Elenco delle attività esentate dal GREEN PASS in vigore dal 1 febbraio

La deroga vale solo ed unicamente per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in quattro ambiti specifici:

  1. alimentare e prima necessità*
  2. sanitario e veterinario (esclusione green pass solo per esigenze di salute, approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e per ogni finalità  di  prevenzione,  diagnosi  e cura)
  3. giustizia (è  consentito  l'accesso agli uffici  giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente  per  la  presentazione  indifferibile  e  urgente  di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonchè per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui  è necessaria la presenza della persona convocata)
  4. sicurezza personale (uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo  di  assicurare  lo  svolgimento  delle  attività istituzionali  indifferibili, nonchè di prevenzione e repressione degli illeciti)

*Per il settore alimentare e di prima necessità non sono espressamente indicati i codici ATECO, ma una serie di attività per le quali NON è necessario avere il Green Pass:

  • Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari, escluso in ogni caso il consumo sul posto
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento In caso di vendite “miste” è consentito l’accesso senza green pass limitatamente ai prodotti rientranti in queste categorie.

 


CARTELLO GREEN PASS PER CLIENTELA

Dpcm 21 GENNAIO 2022


 

Sanzioni per mancanza di green pass

  • Spetta ai titolari e ai gestori delle attività verificare che l'accesso avvenga con Green pass.
  • In caso di violazione, la sanzione va da 400 a 1.000 euro a carico sia dell’esercente che dell’utente.
  • In caso di recidiva, nel numero di tre infrazioni avvenute in tre giornate differenti, la sanzione potrebbe essere accompagnata dalla chiusura dell'esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.

Privacy

I titolari e i gestori delle attività titolate a controllare i Green Pass, sono tenute al rispetto di alcuni adempimenti ai fini della tutela della privacy, ovvero:

  • designare gli addetti alla verifica dei Green Pass;
  • stendere le istruzioni sulle operazioni di verifica e consegnarle agli incaricati;
  • indicare come gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati.

Delega alla verifica  

Ai sensi dell’art. 13, c. 3, del DPCM 17 giugno 2021, i soggetti delegati alle operazioni di controllo devono essere incaricati con un atto formale, l'atto deve prevedere in maniera precisa l'oggetto della delega, quale attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19, GREEN PASS, emesse dalla Piattaforma Nazionale–Dgc.


ATTENZIONE! Non tutti i lavoratori possono occuparsi della verifica. Possono effettuarla soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro. 
Pertanto, la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
La consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata da un'attività di formazione a carattere pratico.
 

APP 

Per effettuare la verifica del Green Pass è necessario scaricare l'apposita APP.
 

Scarica l'APP

sistema operativo iOS

sistema operativo Android

 

Tutte le informazioni pubblicate su questo sito sono da considerarsi in continuo aggiornamento, il lettore è invitato a prendere visione delle revisioni normative pubblicate sui siti istituzionali (salute.gov.it)

Scopri come contattarci
Inizia la Tua Esperienza con Noi
Ultime Novità
08
Mar
Patente a punti per imprese e lavoratori autonomi. Le novità dal primo ottobre 2024
Fonte: redazione S&I
21
Feb
RLS Sent. n. 38914 Cass. Penale Sez. 4 del 25/09/23
Fonte: redazione S&I
21
Dec
Bando INAIL 2023 - 2024. Fino a 130.000€ per migliorare la sicurezza aziendale
Fonte: INAIL
11
Dec
Formazione obbligatoria e aggiornamento del Preposto
Fonte: redazione S&I
TUTTE LE NOVITÀ
CNAI
La Sede Provinciale di Teramo, grazie ad un’impostazione innovativa e alle elevate competenze dei consulenti presenti, è in grado di offrire servizi efficienti dai risultati certi.
Via Francesco Franchi, 5
64100 Teramo (TE)
(in prossimità del polo INAIL)
0861 1991571
Copyright © 2024 S&I Consulting. Tutti i diritti riservati - P.IVA: 01740760671
Condizioni e termini di utilizzo - Privacy - Note legali - Dati societari - Cookie Policy