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Sostanze pericolose: ridisegnato il quadro delle notifiche del D.Lgs. 65/2003

Fonte: Redazione CNAI

Mario Gallo, Il Sole 24 Ore. Estratto da “Il Quotidiano del Lavoro”

Ancora una volta le sostanze pericolose sono al centro dell’attenzione. Infatti, dopo le importanti modifiche apportate in materia di agenti cancerogeni e mutageni dal D.Lgs. 44/2020 e dal decreto 11 febbraio 2021 dei Ministri del Lavoro e della Salute testo unico della sicurezza, ecco spuntare ora, sia pure con un certo ritardo, il decreto 28 dicembre 2020 dei ministeri della Salute e dello Sviluppo economico (in Gazzetta Ufficiale numero 78 del 31 marzo 2021).

Si tratta di un provvedimento di notevole portata, in vigore dal 15 aprile, che introduce una serie di modifiche all'allegato XI del Dlgs 65/2003, con il quale sono state attuate nel nostro ordinamento le direttive 1999/45/Ce e 2001/60/Ce, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.


Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose 

Il D.M. 28 dicembre 2020 interviene su diversi fronti, introducendo nuove procedure di notifica delle miscele pericolose, prima dell'immissione sul mercato, anche se non mancano alcune ambiguità.

Infatti, l’articolo 1, comma 2, nel modificare la parte A dell'allegato XI del Dlgs 65/2003, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le miscele per uso dei consumatori e per uso professionale, devono essere trasmesse le informazioni conformi alle disposizioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria di cui all'allegato VIII del regolamento CE 1272/2008, come stabilito dal regolamento UE 2017/542.

Sul piano procedurale le informazioni su tali miscele devono essere trasmesse, attraverso il portale dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa), al Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità (Cnsc–Iss).

Invece, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per le miscele per uso industriale dovranno essere trasmesse le informazioni conformi alle disposizioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria di cui all'allegato VIII del regolamento Ce 1272/2008.

Da osservare che coloro i quali, invece, hanno presentato le informazioni all'Istituto superiore di sanità prima del 1° gennaio 2021 per le miscele destinate a uso dei consumatori e dei professionisti, e prima del 1° gennaio 2024 per le miscele destinate a uso industriale, che non sono conformi all’allegato VIII, non sono tenuti a conformarsi allo stesso per tali miscele fino al 1° gennaio 2025, salvo quanto disposto dal punto 1.5 della parte A dell'allegato VIII.


Schede di sicurezza 

Altre modifiche di rilievo riguardano le schede di sicurezza, che hanno una valenza fondamentale per i datori di lavoro nel processo di valutazione dei rischi da sostanze chimiche pericolose secondo quanto prevede il D.Lgs. 81/2008. Infatti, l'articolo 1, comma 3, lettera c), del D.M. 28 dicembre 2020, ha inserito la sezione B nella parte D dell'allegato XI, del D.Lgs. 65/2003, in base alla quale nella scheda dei dati di sicurezza di una miscela di cui all’articolo 31 e all'allegato II, sezione 1.4, del regolamento CE 1907/2006 (Reg. REACH), devono essere riportati i numeri telefonici di tutti i Centri antiveleni individuati dalle regioni e province autonome secondo le disposizioni dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il 28 febbraio 2008 (rep. atti n.56/Csr).

Si tratta di una previsione, quindi, molto importante in caso di emergenza; va anche tenuto presente che i Centri antiveleni riportati alla lettera d) dello stesso comma, hanno accesso alle informazioni contenute nell’archivio preparati pericolosi del Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanità. Desta, tuttavia, alcune perplessità la previsione che l'obbligo in questione sarà vigente decorsi ben diciotto mesi dall'entrata in vigore del D.M. 28 dicembre 2020.

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