Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022, recante "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo".
Tra le novità introdotte dal provvedimento si segnalano le seguenti:
Il Decreto è in vigore dal 5 febbraio 2022.
DURATA DI VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI VERDI
Il DL n. 5/2022 prevede che la certificazione verde COVID-19 ha validità illimitata, e pertanto non sono necessari ulteriori dosi di richiamo, qualora sia stata rilasciata:
Nel primo caso, la certificazione ha validità a partire dalla somministrazione della dose di vaccino e nel secondo caso dall'avvenuta guarigione.
QUARANTENA E AUTOSORVEGLIANZA
Il Decreto in esame estende l'applicazione della deroga all'obbligo di quarantena precauzionale - per coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 - a coloro che sono guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.
Resta fermo l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il positivo e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
MISURE PER COLORO CHE PROVENGONO DA STATI ESTERI
Con riferimento ai soggetti provenienti da uno Stato estero e in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS -Cov-2 (con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia), il DL n. 5/2022 prevede quanto segue:
L'effettuazione del test antigenico non è invece obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.
Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività sopraindicati è comunque consentito previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare avente validità di 48 ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di 72 ore se molecolare.
EFFICACIA GREEN PASS NELLE ZONE ROSSE
Per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato, vengono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse.
Pertanto, è consentita anche nella zona rossa la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente e consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (vaccinati o guariti da infezione da COVID-19), nonché ai minori di anni 12 ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della "zona bianca".
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