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La Formazione in materia di salute e sicurezza dei Neoassunti 

Fonte: redazione CNAI

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è uno degli obblighi fondamentali per un datore di lavoro che assume un nuovo lavoratore. Ma, per i contratti di breve durata, è davvero necessario spendere tanti soldi per un lavoratore che forse non proseguirà con il rapporto di lavoro?


Aspetti legislativi

La formazione dei lavoratori è regolamentata da due dispositivi di legge, il Decreto Legislativo 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) e l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Il D.Lgs 81/2008, al comma 4 dell’art. 37 dice che formazione e addestramento devono essere effettuati in occasione:

  1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  3. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Il punto 10 dell'Accordo, conferma quanto riportato sopra e aggiunge che: “[…] il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.
 


Possibili scenari in caso di inadempimento 

Se proprio durante i primi giorni di lavoro si riceve una visita ispettiva da parte dell’organo di vigilanza? Si rischia una sanzione? I “60 giorni” di tempo a disposizione per la formazione possono essere un riferimento? e se  disgraziatamente proprio in quel periodo di tempo il lavoratore non ancora formato (e peraltro meno esperto), si dovesse infortunare? 
La normativa richiede che la formazione dei lavoratori venga effettuata anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente all’assunzione e che essa sia completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività.
Solo nel caso in cui non sia stato possibile completare la formazione prima dell’assunzione, essa deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione. Importante sottolineare che l'Accordo riporta la parola “COMPLETAREe non avviare, i 60 giorni infatti costituiscono un periodo entro il quale vige l’obbligo per il datore di lavoro di portare a termine la formazione dei lavoratori neo assunti, la quale deve essere obbligatoriamente iniziata prima o contestualmente all’assunzione.

Quindi, anche un lavoratore con un rapporto di lavoro di breve durata deve obbligatoriamente essere formato e deve essere formato PRIMA dell'assunzione.
Solo se ciò non risulti possibile bisogna “completare” e, attenzione, non “EFFETTUARE” entro 60 giorni.  In caso di infortunio quindi, ci si potrebbe trovare a dover dimostrare, davanti ad un organismo di controllo oppure davanti ad un giudice, che “ciò non era stato possibile”. 
Se il datore di lavoro trasgredisce all’obbligo di cui sopra, come riportato all’art. 55, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/08, può essere punito mediante arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200€ a 5.200€. Inoltre, come riportato al comma 6 bis, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi sono raddoppiati, mentre se si riferisce a più di 10 lavoratori, gli importi sono triplicati. Al netto, ovviamente, dei costi diretti e indiretti relativi alla gestione dell’infortunio.


 

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